Art. 125

Forme di contributo dell’Unione

In vigore dal 18 lug 2018
Forme di contributo dell’Unione 1.   I contributi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell’Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme: a) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base: i) all’adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure ii) al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance; b) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; c) costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità; d) somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo; e) finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale; f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e). I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’ o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. 2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari. 3.   L’ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9.
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