Art. 125
Forme di contributo dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Forme di contributo dell’Unione
1. I contributi dell’Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell’Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
a)
finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:
i)
all’adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure
ii)
al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;
b)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
c)
costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
d)
somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
e)
finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
f)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’, della normativa settoriale o di una decisione della Commissione e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale. I contributi dell’Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti, in regime di gestione diretta e indiretta, in conformità dell’ o della normativa settoriale e, in regime di gestione concorrente, in conformità della normativa settoriale.
2. Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.
3. L’ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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