Art. 181

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

In vigore dal 18 lug 2018
Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso 1.   Quando la sovvenzione assume la forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e), si applica il presente titolo, a eccezione delle disposizioni o parti di disposizioni relative alla verifica dell’ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti. 2.   Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e/o risultati concreti. 3.   Salvo disposizioni diverse dell’atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione dell’ordinatore responsabile, che agisce in conformità delle norme interne dell’istituzione dell’Unione interessata. 4.   Nella decisione di autorizzazione figurano almeno: a) una giustificazione concernente l’adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati, nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo; b) l’individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso che sono considerati ammissibili a norma dell’, paragrafo 3, lettere c), e) ed f), e dell’, paragrafo 4, a esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell’Unione; c) la descrizione dei metodi per determinare le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso. Tali metodi si basano su uno dei seguenti elementi: i) dati statistici, analoghi mezzi obiettivi o valutazioni di esperti fornite da esperti disponibili internamente o ingaggiati conformemente alle norme applicabili; oppure ii) un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili; d) ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati; e) ove le somme forfettarie, i costi unitari e i tassi fissi non siano fondati sulle realizzazioni e/o sui risultati, la giustificazione del motivo per cui non è possibile od opportuno un approccio fondato sulle realizzazioni e/o sui risultati. I metodi di cui al primo comma, lettera c), garantiscono: a) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, segnatamente l’adeguatezza dei relativi importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati richiesti tenuto conto dei ricavi prevedibili generati dalle azioni o dai programmi di lavoro; b) la ragionevole osservanza dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento. 5.   La decisione di autorizzazione si applica per la durata del programma o dei programmi, salvo altrimenti disposto da tale decisione. La decisione di autorizzazione può disciplinare il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o tassi fissi applicabili a più di un programma di finanziamento specifico ove la natura delle attività o delle spese permetta un approccio comune. In tali casi la decisione di autorizzazione può essere adottata: a) dagli ordinatori responsabili, ove tutte le attività in questione rientrino nella loro sfera di competenza; b) dalla Commissione, ove opportuno alla luce della natura delle attività o delle spese oppure del numero di ordinatori interessati. 6.   L’ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato. L’ordinatore responsabile riferisce nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9, sulle decisioni adottate, sul tasso fisso autorizzato e sulle ragioni che hanno portato a tale decisione. 7.   I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto personalmente nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6. 8.   I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l’attività svolta da volontari nell’ambito di un’azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.
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Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso (Art. 181 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo