Art. 182
Somme forfettarie uniche
In vigore dal 18 lug 2018
Somme forfettarie uniche
1. Una somma forfettaria di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), può coprire la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di un programma di lavoro («somma forfettaria unica»).
2. In conformità dell’, paragrafo 4, le somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro. Tale bilancio di previsione rispetta i principi di economia, efficienza ed efficacia. L’osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda di sovvenzione.
3. Quando autorizza somme forfettarie uniche, l’ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell’.
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