Art. 180
Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni
In vigore dal 18 lug 2018
Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni
1. Il presente titolo si applica alle sovvenzioni attribuite in regime di gestione diretta.
2. Le sovvenzioni possono essere attribuite per finanziare:
a)
un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell’Unione («sovvenzioni di un’azione»);
b)
il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell’ambito di una politica dell’Unione e la sostiene («sovvenzioni di funzionamento»).
Le sovvenzioni di funzionamento assumono la forma di un contributo finanziario al programma di lavoro dell’organismo di cui al primo comma, lettera b).
3. Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all’, paragrafo 1.
Quando la sovvenzione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a)
non si applicano le disposizioni in materia di ammissibilità e verifica dei costi di cui al presente titolo, in particolare, agli , all’, paragrafi 2, 3 e 4, all’, agli , paragrafo 3, e 203, paragrafo 4;
b)
per quanto riguarda l’, si applicano solo la procedura e le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo, al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e d), e secondo comma, e al paragrafo 5 di detto articolo.
4. Ogni istituzione dell’Unione può aggiudicare appalti pubblici o attribuire sovvenzioni per attività di comunicazione. Le sovvenzioni possono essere attribuite se, a causa della natura delle attività, non è opportuno ricorrere ad appalti.
5. Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di attribuzione delle sovvenzioni finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. In tali casi non si applicano l’, paragrafo 4, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e l’, paragrafo 1, lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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