Art. 179
Norme in materia di accesso agli appalti nell’ambito delle azioni esterne
In vigore dal 18 lug 2018
Norme in materia di accesso agli appalti nell’ambito delle azioni esterne
1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche in conformità delle disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.
2. In circostanze eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In caso di applicazione di un accordo relativo all’apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l’Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperte anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-179