Art. 178
Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna
In vigore dal 18 lug 2018
Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna
1. Agli appalti di cui al presente capo si applicano le disposizioni generali di cui al presente titolo, capo 1, fatte salve le disposizioni specifiche sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nel capo 3 dell’allegato I. Agli appalti di cui al presente capo non si applicano gli articoli da 174 a 177.
Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I, l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.
L’, l’, paragrafo 1, lettere a) e b), e il secondo comma del presente paragrafo si applicano solo a partire da:
a)
300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;
b)
5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.
2. Il presente capo si applica:
a)
agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;
b)
agli appalti aggiudicati da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dalle convenzioni di finanziamento di cui all’.
3. Le procedure di appalto sono stabilite nelle convenzioni di finanziamento di cui all’.
4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.
Storico versioni
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