Art. 164

Procedure di appalto

In vigore dal 18 lug 2018
Procedure di appalto 1.   Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme: a) procedura aperta; b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione; c) concorso di progettazione; d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione; e) dialogo competitivo; f) procedura competitiva con negoziazione; g) partenariato per l’innovazione; h) procedure che comportano un invito a manifestare interesse. 2.   Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta. 3.   Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice invita a presentare un’offerta tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli , paragrafo 1, e 141, paragrafo 1. Fatto salvo il primo comma, l’amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. 4.   In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l’amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione. Un’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell’offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo. 5.   L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere: a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto; b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all’, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte; c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara; d) al partenariato per l’innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano; e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per gli appalti di servizi di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l’altro, alla natura o alla complessità dell’oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell’allegato I del presente regolamento; f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, per tipi specifici di acquisti che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell’allegato I del presente regolamento. 6.   Un sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione. L’amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.
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