Art. 162
Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici
In vigore dal 18 lug 2018
Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici
1. Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.
2. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l’oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.
Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili all’appalto pubblico in questione.
3. Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il FEI.
4. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti è effettuato sulla base del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (55).
Storico versioni
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