Art. 162

Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici

In vigore dal 18 lug 2018
Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici 1.   Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. 2.   Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l’oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi. Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili all’appalto pubblico in questione. 3.   Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il FEI. 4.   Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti è effettuato sulla base del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (55).
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Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici (Art. 162 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo