Art. 160
Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione
In vigore dal 18 lug 2018
Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione
1. Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine.
L’amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un’ampia concorrenza.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.
4. Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di appalto finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.
5. Le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non si applicano alle attività del JRC per conto terzi, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Storico versioni
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