Art. 160

Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione

In vigore dal 18 lug 2018
Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione 1.   Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. 2.   Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all’, paragrafo 1, lettera d). Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine. L’amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un’ampia concorrenza. 3.   Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza. 4.   Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di appalto finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio. 5.   Le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non si applicano alle attività del JRC per conto terzi, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-160

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo