Art. 163
Misure di pubblicità
In vigore dal 18 lug 2018
Misure di pubblicità
1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, o all’, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
a)
un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
b)
un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.
2. Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, o all’ sono oggetto di un’adeguata pubblicità.
3. La pubblicazione di talune informazioni relative all’aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.
Storico versioni
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