Art. 165

Appalto interistituzionale e appalto congiunto

In vigore dal 18 lug 2018
Appalto interistituzionale e appalto congiunto 1.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni dell’Unione, agenzie esecutive od organismi dell’Unione di cui agli e ogniqualvolta vi sia la possibilità di migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del successivo contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici. Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, nonché l’Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee. Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro. 2.   Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l’attuazione di un’azione comune fra un’istituzione dell’Unione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione dell’Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici. Con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati all’adesione all’Unione si può procedere a un appalto congiunto se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale. All’appalto congiunto si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione. Quando l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l’istituzione dell’Unione può decidere che all’appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell’amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell’istituzione dell’Unione. L’istituzione dell’Unione e l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell’EFTA o di un paese candidato all’adesione all’Unione coinvolti congiuntamente nell’appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull’aggiudicazione del contratto, sul diritto applicabile al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-165

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Appalto interistituzionale e appalto congiunto (Art. 165 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo