Art. 167
Aggiudicazione dei contratti
In vigore dal 18 lug 2018
Aggiudicazione dei contratti
1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:
a)
l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;
b)
il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell’ o di rigetto ai sensi dell’;
c)
il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d’interesse che possano influire negativamente sull’esecuzione del contratto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione riguardano unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l’attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il JRC è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria.
3. L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l’offerta.
4. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.
Per il metodo del costo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.
Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto.
Storico versioni
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