Art. 167

Aggiudicazione dei contratti

In vigore dal 18 lug 2018
Aggiudicazione dei contratti 1.   I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che: a) l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara; b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell’ o di rigetto ai sensi dell’; c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d’interesse che possano influire negativamente sull’esecuzione del contratto. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione riguardano unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l’attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il JRC è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l’offerta. 4.   L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo. Per il metodo del costo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita. Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto.
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Aggiudicazione dei contratti (Art. 167 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo