Art. 154
Gestione indiretta
In vigore dal 18 lug 2018
Gestione indiretta
1. La selezione delle persone e delle entità cui affidare l’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell’azione e non dà luogo a conflitti d’interessi. Per le entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell’ambito della selezione si tiene debitamente conto anche della loro capacità finanziaria e operativa.
Qualora la persona o l’entità sia indicata in un atto di base, la scheda finanziaria di cui all’ comprende una giustificazione della scelta di quella particolare persona o entità.
In caso di esecuzione da parte di una rete, che comporta la designazione di almeno un organismo o entità per Stato membro o paese interessato, tale designazione è effettuata dallo Stato membro o dal paese interessato conformemente all’atto di base. In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o i paesi interessati.
2. Le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell’azione dell’Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi quadro relativi a partenariati finanziari conformemente all’, tali principi sono ribaditi in detti accordi.
3. Preliminarmente alla firma di accordi di contributo, di convenzioni di finanziamento o di accordi di garanzia, la Commissione garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalente a quello previsto quando la Commissione esegue il bilancio a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi, delle norme e delle procedure utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell’Unione, qualora intenda fare affidamento su tali sistemi, norme e procedure per l’attuazione dell’azione, o adotta misure di vigilanza appropriate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
4. Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell’azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le persone e le entità che eseguono i fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c):
a)
istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori prassi internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
b)
utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
c)
siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dalle persone o delle entità di cui trattasi;
d)
applichino norme e procedure adeguate di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;
e)
pubblichino opportune informazioni sui destinatari equivalenti a quelle previste all’;
f)
garantiscano una tutela dei dati personali equivalente a quella di cui all’.
Inoltre, di concerto con le persone o le entità interessate, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali quelle inerenti le spese per la gestione delle prassi contabili delle persone o entità. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.
Le persone o le entità che sono state sottoposte a valutazione conformemente al primo e secondo comma informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate ai loro sistemi, norme o procedure che possono incidere sull’attendibilità della valutazione della Commissione.
5. Qualora le persone o entità interessate rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Tali misure sono specificate nei pertinenti accordi. Le informazioni su tali eventuali misure sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, se questi le richiedono.
6. La Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4:
a)
per gli organismi dell’Unione di cui agli e per gli organismi o le persone di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto viii), che hanno adottato regole finanziarie previo accordo della Commissione;
b)
per i paesi terzi o gli organismi da essi designati, nella misura in cui la Commissione mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria che garantiscono una sufficiente tutela degli interessi finanziari dell’Unione, oppure
c)
per le procedure richieste specificatamente dalla Commissione, comprese le proprie e quelle specificate in atti di base.
7. Qualora i sistemi, le norme e le procedure delle persone o delle entità di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), vengano valutati come appropriati, i contributi dell’Unione a tali persone o entità possono essere eseguiti conformemente al presente titolo. Qualora tali persone o entità partecipino a un invito a presentare proposte, esse si attengono alle norme dell’invito stesso contenute nel titolo VIII. In tal caso, l’ordinatore può decidere di firmare un accordo di contributo o una convenzione di finanziamento invece di una convenzione di sovvenzione.
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