Art. 190
Cofinanziamento
In vigore dal 18 lug 2018
Cofinanziamento
1. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento. Pertanto, le risorse necessarie alla realizzazione dell’azione o del programma di lavoro non provengono interamente dalla sovvenzione.
Il cofinanziamento può essere erogato sotto forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall’azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura da parte di terzi.
2. I contributi in natura da parte di terzi sotto forma di attività di volontariato, valutati conformemente all’, paragrafo 8, sono presentati come costi ammissibili nel bilancio di previsione. Essi sono presentati separatamente rispetto agli altri costi ammissibili. Le attività di volontariato possono comprendere fino al 50 % del cofinanziamento. Ai fini del calcolo di tale percentuale, i contributi in natura e altri cofinanziamenti sono basati sulle stime fornite dal richiedente.
Gli altri contributi in natura da parte di terzi sono presentati separatamente rispetto ai contributi ai costi ammissibili nel bilancio di previsione. Il loro valore approssimativo è indicato nel bilancio di previsione e non è suscettibile di successive modifiche.
3. In deroga al paragrafo 1, un’azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione ne riporta la motivazione.
4. Il presente articolo non si applica agli abbuoni dei tassi d’interesse e ai sussidi per le commissioni di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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