Art. 191

Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento

In vigore dal 18 lug 2018
Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento 1.   Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio. Un’azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori. 2.   Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro. 3.   In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte: a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione; b) aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.
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Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento (Art. 191 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo