Art. 189

Trasparenza

In vigore dal 18 lug 2018
Trasparenza 1.   Le sovvenzioni sono attribuite a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all’. 2.   Tutte le sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all’, paragrafi da 1 a 4. 3.   Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante: a) il numero di richiedenti dell’esercizio precedente; b) il numero e la percentuale delle domande accolte nell’ambito di ciascun invito a presentare proposte; c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte fino all’attribuzione della sovvenzione; d) il numero e l’importo delle sovvenzioni per le quali non ha avuto luogo la pubblicazione ex post nell’esercizio precedente conformemente all’, paragrafo 4; e) le sovvenzioni attribuite a istituzioni finanziarie, fra cui la BEI e il FEI, in conformità dell’, primo comma, lettera g).
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Trasparenza (Art. 189 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo