Art. 189
Trasparenza
In vigore dal 18 lug 2018
Trasparenza
1. Le sovvenzioni sono attribuite a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne nei casi di cui all’.
2. Tutte le sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all’, paragrafi da 1 a 4.
3. Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:
a)
il numero di richiedenti dell’esercizio precedente;
b)
il numero e la percentuale delle domande accolte nell’ambito di ciascun invito a presentare proposte;
c)
la durata media della procedura dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte fino all’attribuzione della sovvenzione;
d)
il numero e l’importo delle sovvenzioni per le quali non ha avuto luogo la pubblicazione ex post nell’esercizio precedente conformemente all’, paragrafo 4;
e)
le sovvenzioni attribuite a istituzioni finanziarie, fra cui la BEI e il FEI, in conformità dell’, primo comma, lettera g).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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