Art. 187

Entità affiliate e beneficiario unico

In vigore dal 18 lug 2018
Entità affiliate e beneficiario unico 1.   Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario: a) entità che costituiscono il beneficiario unico in conformità del paragrafo 2; b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui agli , paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all’azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione. Il titolo V, capo 2, sezione 2, si applica altresì alle entità affiliate. 2.   Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l’azione da finanziare con la sovvenzione. 3.   Salvo diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all’attuazione di un’azione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione; b) le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne: i) l’ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento; ii) i diritti della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit. I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti e possono essere coperti da somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.
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