Art. 186
Costi ammissibili
In vigore dal 18 lug 2018
Costi ammissibili
1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto («importo massimo della sovvenzione»), fissato sulla base:
a)
dell’importo globale dei finanziamenti non collegati ai costi, nel caso di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
b)
dei costi ammissibili stimati, ove possibile, nel caso di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
c)
dell’importo globale dei costi ammissibili stimati chiaramente definiti in anticipo sotto forma di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e).
Fatto salvo l’atto di base, le sovvenzioni possono inoltre essere espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), o in percentuale delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al primo comma, lettera c).
Quando la sovvenzione assume la forma di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e ove, a causa delle specificità di un’azione, la sovvenzione possa essere espressa solo in termini di valore assoluto, la verifica dei costi ammissibili è effettuata conformemente all’, paragrafo 4, e, se del caso, all’, paragrafo 5.
2. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell’atto di base:
a)
la sovvenzione non supera i costi ammissibili;
b)
quando la sovvenzione assume la forma di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e ove i costi ammissibili stimati comprendano i costi relativi all’attività dei volontari di cui all’, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all’attività dei volontari.
3. I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), soddisfano tutti i seguenti criteri:
a)
sono sostenuti nel corso della durata dell’azione o del programma di lavoro, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;
b)
sono indicati nel bilancio stimato totale dell’azione o del programma di lavoro;
c)
sono necessari per attuare l’azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
d)
sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;
e)
soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
f)
sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza.
4. Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione.
Salvo diversamente disposto dall’atto di base e in aggiunta al paragrafo 3 del presente articolo, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l’ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all’invito a presentare proposte:
a)
i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento costituita dal beneficiario, ove detta garanzia sia richiesta dall’ordinatore responsabile ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa, ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall’ordinatore responsabile;
c)
l’IVA, quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (56).
d)
i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
e)
i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, nella misura in cui essi siano correlati ai costi delle attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato.
Ai fini del secondo comma, lettera c):
a)
l’IVA è considerata non recuperabile se, a norma del diritto nazionale, è imputabile a una delle seguenti attività:
i)
attività esenti senza diritto a detrazione;
ii)
attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA;
iii)
attività di cui al punto i) o ii) in relazione alle quali l’IVA non è detraibile, bensì rimborsata tramite regimi specifici di rimborso o fondi di compensazione che non figurano nella direttiva 2006/112/CE, anche qualora tale regime o fondo sia istituito dalla normativa nazionale sull’IVA;
b)
l’IVA relativa alle attività di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è considerata assolta da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, a prescindere dal fatto che lo Stato membro interessato consideri o meno tali attività come attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico;
Storico versioni
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