Art. 185

Consuete prassi contabili del beneficiario

In vigore dal 18 lug 2018
Consuete prassi contabili del beneficiario 1.   Quando è autorizzato il ricorso alle consuete prassi contabili del beneficiario, l’ordinatore responsabile può valutare la conformità di tali prassi alle condizioni di cui all’, paragrafo 4. Tale valutazione può essere effettuata ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post. 2.   Se la conformità delle consuete prassi contabili del beneficiario alle condizioni di cui all’, paragrafo 4, è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall’applicazione di tali prassi non sono rimessi in discussione da controlli ex post. Ciò non pregiudica la facoltà dell’ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all’, paragrafo 4. 3.   L’ordinatore responsabile può ritenere le consuete prassi contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui all’, paragrafo 4, se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell’ambito di regimi di finanziamento analoghi.
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Consuete prassi contabili del beneficiario (Art. 185 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo