Art. 183

Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi

In vigore dal 18 lug 2018
Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi 1.   L’ordinatore responsabile verifica, al più tardi prima del pagamento a saldo, il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni e/o dei risultati. Inoltre, il rispetto di tali condizioni può essere oggetto di controlli ex post. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall’ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all’ non sono rimessi in discussione da controlli ex post. È fatto salvo il diritto dell’ordinatore responsabile di verificare che siano soddisfatte le condizioni che attivano il pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, e di ridurre la sovvenzione conformemente all’, paragrafo 4, qualora dette condizioni non siano rispettate o in caso di irregolarità, frode o violazione di altri obblighi. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi siano stabiliti in base alle consuete prassi contabili del beneficiario si applica l’, paragrafo 2. 2.   La frequenza e la portata delle verifiche e dei controlli possono dipendere, tra l’altro, dalla natura dell’azione o dal beneficiario, comprese passate irregolarità o frodi a esso riconducibili. 3.   Le condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi non richiedono la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. 4.   L’erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini degli . 5.   Ai fini delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’, paragrafo 3, lettere a) e b).
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Verifiche e controlli sui beneficiari in relazione a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi (Art. 183 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo