Art. 38

Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni

In vigore dal 18 lug 2018
Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni 1.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari dei fondi finanziati a titolo del bilancio, laddove quest’ultimo sia eseguito dai propri servizi conformemente all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alle altre istituzioni dell’Unione quando eseguono il bilancio a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Salvo nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le seguenti informazioni sono pubblicate nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali: a) nominativo del destinatario; b) ubicazione del destinatario, vale a dire: i) l’indirizzo del destinatario, se questi è una persona giuridica; ii) la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica; c) importo giuridicamente impegnato; d) natura e finalità della misura. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi, procedure di attribuzione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell’, paragrafo 2. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, non sono pubblicate in relazione a: a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all’, paragrafo 4, lettera b); b) contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell’, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell’importo di cui al punto 14.4 dell’allegato I; c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari per un importo inferiore a 500 000 EUR; d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. Nei casi di cui al primo comma, lettera c), le informazioni messe a disposizione sono limitate ai dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la posizione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore d’intervento dell’Unione nell’ambito del quale è stato fornito il sostegno. Qualora si tratti di persone fisiche, la divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, si basa su criteri pertinenti quali la frequenza ovvero la natura della misura e gli importi in questione. 4.   Le persone o le entità che eseguono fondi dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), pubblicano le informazioni sui destinatari conformemente alle loro norme e secondo le loro procedure, nella misura in cui tali norme sono ritenute equivalenti in seguito alla verifica effettuata dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 4, primo comma, lettera e), e a condizione che la pubblicazione di dati personali sia soggetta a salvaguardie equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo. Gli organismi designati a norma dell’, paragrafo 3, pubblicano le informazioni in conformità della normativa settoriale. Tale normativa settoriale può, conformemente alla base giuridica pertinente, derogare ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di dati personali, se ciò è giustificato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, e tenendo conto delle specificità del settore interessato. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sui siti web delle istituzioni dell’Unione non oltre il 30 giugno successivo all’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate direttamente sui siti web delle istituzioni dell’Unione, tale sito contiene il riferimento all’indirizzo del sito web dove queste sono reperibili. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni su un singolo sito web, che comprende un riferimento al suo indirizzo, dove sono reperibili le informazioni fornite dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui al paragrafo 4. 6.   Qualora siano pubblicati dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell’esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati. Ciò vale anche per i dati personali relativi a persone giuridiche il cui nome ufficiale individua una o più persone fisiche.
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Pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni (Art. 38 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo