Art. 36
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio
1. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente, adeguato a ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente.
2. Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
b)
affidabilità delle relazioni;
c)
salvaguardia degli attivi e informazione;
d)
prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
e)
adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
3. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi:
a)
separazione dei compiti;
b)
un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari;
c)
prevenzione dei conflitti d’interessi;
d)
adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
e)
procedure per la vigilanza sull’efficacia e sull’efficienza;
f)
procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;
g)
valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.
4. Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
a)
attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
b)
accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;
c)
ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull’audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute;
d)
applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
e)
legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno;
f)
eliminazione di controlli multipli;
g)
miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli.
5. Se, durante l’esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.
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