Art. 36

Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio 1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente, adeguato a ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente. 2.   Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. 3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi: a) separazione dei compiti; b) un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari; c) prevenzione dei conflitti d’interessi; d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici; e) procedure per la vigilanza sull’efficacia e sull’efficienza; f) procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni; g) valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno. 4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti: a) attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo; b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti; c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull’audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute; d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive; e) legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno; f) eliminazione di controlli multipli; g) miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli. 5.   Se, durante l’esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.
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