Art. 36 · Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

Art. 36

Controllo interno dell’esecuzione del bilancio

In vigore dal 18 lug 2018
Controllo interno dell’esecuzione del bilancio 1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente, adeguato a ogni metodo di esecuzione, e in conformità della normativa settoriale pertinente. 2.   Ai fini dell’esecuzione del bilancio, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; b) affidabilità delle relazioni; c) salvaguardia degli attivi e informazione; d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità; e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. 3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e include, in particolare, i seguenti elementi: a) separazione dei compiti; b) un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari; c) prevenzione dei conflitti d’interessi; d) adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici; e) procedure per la vigilanza sull’efficacia e sull’efficienza; f) procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni; g) valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno. 4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti: a) attuazione di un’adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo; b) accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti; c) ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner di esecuzione e a pareri indipendenti sull’audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute; d) applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive; e) legislazione chiara e inequivocabile a fondamento degli interventi interessati, compresi atti di base a fondamento degli elementi del controllo interno; f) eliminazione di controlli multipli; g) miglioramento del rapporto costi-benefici dei controlli. 5.   Se, durante l’esecuzione, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo, analizza i costi e i benefici delle possibili misure correttive e adotta o propone i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, il rafforzamento dei sistemi di controllo e la riprogettazione del programma o dei sistemi di attuazione.
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