Art. 237
Esperti esterni retribuiti
In vigore dal 18 lug 2018
Esperti esterni retribuiti
1. Per valori inferiori alle soglie di cui all’, paragrafo 1, e secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le istituzioni dell’Unione possono selezionare esperti esterni retribuiti, incaricati di assisterle nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte, nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.
2. Gli esperti esterni retribuiti sono remunerati sulla base di un importo fisso preventivamente comunicato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale. La selezione avviene in base a criteri selettivi che rispettano i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d’interessi.
3. Un invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata.
L’invito a manifestare interesse comprende una descrizione dei compiti, la loro durata e le condizioni di retribuzione fissate.
In esito all’invito a manifestare interesse è redatto un elenco di esperti. Tale elenco rimane valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla pubblicazione o per la durata del programma pluriennale attinente ai compiti.
4. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell’invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.
5. Gli esperti retribuiti con gli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti in conformità delle procedure definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel momento in cui adottano ciascun programma quadro di ricerca o conformemente alle corrispondenti regole di partecipazione. Ai fini del titolo V, capo 2, sezione 2, tali esperti sono considerati destinatari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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