Art. 236
Ricorso al sostegno di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Ricorso al sostegno di bilancio
1. Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire sostegno di bilancio a un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la gestione delle finanze pubbliche del paese terzo risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace;
b)
il paese terzo ha posto in essere politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti;
c)
il paese terzo ha posto in essere politiche macroeconomiche orientate alla stabilità;
d)
il paese terzo ha previsto un accesso sufficiente e tempestivo a informazioni di bilancio complete e solide.
2. Il pagamento del contributo dell’Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, alcuni pagamenti possono essere altresì subordinati al raggiungimento, misurato da indicatori di performance obiettivi, di target intermedi che esprimono i risultati e i progressi in materia di riforme realizzati nel corso del tempo nei rispettivi settori.
3. Nei paesi terzi la Commissione sostiene il rispetto dello stato di diritto, lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare, di audit e di lotta alla corruzione, come anche il rafforzamento della trasparenza e dell’accesso del pubblico alle informazioni.
4. Le corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse con il paese terzo prevedono:
a)
l’obbligo per il paese terzo di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2;
b)
il diritto della Commissione di sospendere la convenzione di finanziamento se il paese terzo viola un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto e nei casi gravi di corruzione;
c)
opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo deve impegnarsi a rimborsare immediatamente, in tutto o in parte, i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora sia accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell’Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese terzo.
Per procedere al rimborso di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo può essere applicato l’, paragrafo 1, secondo comma.
Storico versioni
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