Art. 39
Stati di previsione delle entrate e delle spese
In vigore dal 18 lug 2018
Stati di previsione delle entrate e delle spese
1. Ogni istituzione dell’Unione diversa dalla Commissione redige uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, che trasmette alla Commissione e, in parallelo, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1o luglio di ogni anno.
2. L’alto rappresentante consulta i membri della Commissione responsabili per la politica di sviluppo, la politica di vicinato, la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, relativamente ai loro rispettivi ambiti di competenza.
3. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette, subito dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella preparazione del proprio stato di previsione la Commissione utilizza le informazioni indicate all’.
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