Art. 41
Progetto di bilancio
In vigore dal 18 lug 2018
Progetto di bilancio
1. Entro il 1o settembre dell’anno precedente quello dell’esecuzione del bilancio la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente il progetto di bilancio. Essa trasmette tale proposta, a titolo informativo, ai parlamenti nazionali.
Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle entrate e delle spese dell’Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all’. Esso può anche contenere previsioni divergenti da quelle elaborate dalle istituzioni dell’Unione.
Il progetto di bilancio rispetta la struttura e la presentazione stabilite agli articoli da 47 a 52.
Ciascuna sezione del progetto di bilancio è preceduta da un’introduzione redatta dall’istituzione dell’Unione interessata.
La Commissione redige l’introduzione generale al progetto di bilancio. L’introduzione generale comprende tabelle finanziarie che riportano i dati principali per titoli e le motivazioni delle variazioni negli stanziamenti da un esercizio all’altro per categorie di spesa del quadro finanziario pluriennale.
2. Per fornire previsioni più precise e affidabili riguardo alle implicazioni di bilancio degli atti legislativi in vigore e delle proposte legislative in fase di adozione, la Commissione acclude al progetto di bilancio una programmazione finanziaria indicativa per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. La programmazione finanziaria complessiva copre le categorie di spesa contemplate dal punto 30 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (37). Per le categorie di spesa non contemplate dal punto 30 di detto accordo interistituzionale sono forniti dati sintetici.
La programmazione finanziaria indicativa è aggiornata dopo l’adozione del bilancio, al fine di incorporare i risultati della procedura di bilancio ed eventuali altre decisioni pertinenti.
3. La Commissione acclude al progetto di bilancio:
a)
una tabella comparativa contenente il progetto di bilancio per le altre istituzioni dell’Unione e gli stati di previsione originari delle altre istituzioni dell’Unione così come inviati alla Commissione e, se del caso, una spiegazione dei motivi per i quali il progetto di bilancio contiene previsioni divergenti da quelle elaborate dalle altre istituzioni dell’Unione;
b)
qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile in relazione alle tabelle dell’organico delle istituzioni dell’Unione, che contenga l’ultima tabella dell’organico approvata e presenti:
i)
tutto il personale impiegato dall’Unione, ripartito per tipo di contratto di lavoro;
ii)
una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all’equilibrio di genere;
iii)
il numero di posti effettivamente coperti l’ultimo giorno dell’anno precedente quello in cui è presentato il progetto di bilancio, nonché la media annuale di equivalenti a tempo pieno effettivamente coperti per detto anno precedente, con indicazione della ripartizione per grado, per genere e per unità amministrativa;
iv)
una ripartizione dei posti per settore;
v)
per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all’inizio dell’anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado;
c)
per gli organismi dell’Unione di cui agli , un documento di lavoro che presenti le entrate e le spese, nonché tutte le informazioni relative al personale di cui alla lettera b) del presente comma;
d)
un documento di lavoro sull’esecuzione degli stanziamenti prevista per l’esercizio e sugli impegni da liquidare;
e)
per quanto riguarda gli stanziamenti per l’amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell’ambito della sua sezione del bilancio;
f)
un documento di lavoro sui progetti pilota e le azioni preparatorie, in cui si valutino altresì i risultati ottenuti e si stabilisca l’eventuale seguito;
g)
per quanto riguarda i finanziamenti a favore delle organizzazioni internazionali, un documento di lavoro contenente:
i)
un riepilogo di tutti i contributi, ripartiti per ciascun programma o fondo dell’Unione e per ciascuna organizzazione internazionale;
ii)
una spiegazione dei motivi per cui è più efficiente per l’Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;
h)
dichiarazioni programmatiche o qualsiasi altro documento pertinente contenente:
i)
un’indicazione delle politiche e degli obiettivi dell’Unione cui il programma contribuisce;
ii)
una chiara motivazione dell’intervento a livello dell’Unione, in conformità, tra l’altro, del principio di sussidiarietà;
iii)
i progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, come specificato all’;
iv)
una giustificazione esauriente, compresa un’analisi costi-benefici, per le modifiche proposte in relazione al livello degli stanziamenti;
v)
informazioni sui tassi di esecuzione del programma per l’esercizio in corso e per quello precedente;
i)
uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti, che riepiloghi per programma e per rubrica i pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio proposti nel progetto di bilancio e assunti nel corso di esercizi precedenti.
Quando i partenariati pubblico-privato ricorrono a strumenti finanziari, le informazioni relative a tali strumenti sono incluse nel documento di lavoro di cui al paragrafo 4.
4. Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuno strumento finanziario, quanto segue:
a)
un riferimento allo strumento finanziario e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale dello strumento, della sua incidenza sul bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del contributo dell’Unione;
b)
le istituzioni finanziarie coinvolte nell’esecuzione, comprese le questioni relative all’applicazione dell’, paragrafo 2;
c)
il contributo dello strumento finanziario al conseguimento degli obiettivi del programma in questione misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica;
d)
le operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull’effetto leva obiettivo e il capitale privato che si prevede di mobilitare o, se non disponibile, sull’indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
e)
le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione e gli impegni e i pagamenti aggregati a titolo del bilancio;
f)
il periodo medio che intercorre tra l’impegno di bilancio relativo agli strumenti finanziari e gli impegni giuridici per i singoli progetti sotto forma di uno strumento di capitale o di debito, quando tale periodo è superiore a tre anni;
g)
i ricavi e i rimborsi di cui all’, paragrafo 3, presentati separatamente, compresa una valutazione del loro utilizzo;
h)
il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
i)
l’importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari, incluse le passività potenziali;
j)
le riduzioni durevoli di valore delle attività e le garanzie attivate, sia per quanto riguarda l’esercizio precedente che per quanto attiene ai rispettivi dati cumulativi;
k)
la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l’effetto leva obiettivo e quello conseguito e l’effetto moltiplicatore, nonché l’importo del capitale privato mobilitato;
l)
le risorse accantonate nel fondo comune di copertura e, se del caso, il saldo del conto fiduciario.
Il documento di lavoro di cui al primo comma contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da commissioni di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.
La Commissione illustra i motivi del periodo di cui al primo comma, lettera f), e se del caso presenta un piano d’azione per la riduzione di tale periodo nell’ambito della proceduta di discarico annuale.
Il documento di lavoro di cui al primo comma riassume in una tabella chiara e concisa le informazioni per strumento finanziario.
5. Se l’Unione ha concesso una garanzia di bilancio, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta, per ciascuna garanzia di bilancio e per il fondo comune di copertura, quanto segue:
a)
un riferimento alla garanzia di bilancio e al relativo atto di base, unitamente a una descrizione generale della garanzia di bilancio, della sua incidenza sulle passività finanziarie del bilancio, della sua durata e del valore aggiunto del sostegno dell’Unione;
b)
le controparti della garanzia di bilancio, comprese le questioni relative all’applicazione dell’, paragrafo 2;
c)
il contributo della garanzia di bilancio al conseguimento degli obiettivi della garanzia di bilancio, misurato mediante gli indicatori stabiliti, compresa, se del caso, la diversificazione geografica e la mobilizzazione di risorse del settore privato;
d)
informazioni sulle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio aggregate per settore, paese e strumenti, compresi, se del caso, i portafogli e il sostegno combinato con altre azioni dell’Unione;
e)
l’importo corrisposto ai beneficiari, nonché una valutazione dell’effetto leva conseguito dai progetti sostenuti a titolo della garanzia di bilancio;
f)
informazioni aggregate sulla stessa base di cui alla lettera d) riguardanti l’attivazione della garanzia di bilancio, le perdite, gli utili, gli importi recuperati e gli eventuali altri pagamenti ricevuti;
g)
informazioni sulla gestione finanziaria, la performance e il rischio del fondo comune di copertura alla fine del precedente anno civile;
h)
il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura e, se del caso, le successive operazioni in conformità dell’, paragrafo 4;
i)
i flussi finanziari nel fondo comune di copertura nel corso dell’esercizio precedente, nonché le transazioni significative e ogni informazione pertinente sull’esposizione dell’Unione a rischi finanziari;
j)
a norma dell’, paragrafo 3, una valutazione della sostenibilità delle passività potenziali a carico del bilancio derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria.
6. Quando ricorre ai fondi fiduciari dell’Unione per azioni esterne, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro dettagliato sulle attività sostenute da tali fondi fiduciari, che presenti:
a)
la loro attuazione, contenente tra l’altro le informazioni sulle modalità di sorveglianza definite con le entità che eseguono i fondi fiduciari;
b)
i loro costi di gestione;
c)
i contributi di donatori diversi da quelli dell’Unione;
d)
una valutazione preliminare della loro performance sulla base delle condizioni di cui all’, paragrafo 3;
e)
una descrizione del modo in cui le loro attività hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’atto di base dello strumento da cui è stato fornito il contributo dell’Unione ai fondi fiduciari.
7. La Commissione acclude al progetto di bilancio un elenco delle sue decisioni che irrogano ammende nel settore del diritto della concorrenza e l’importo di ciascuna ammenda irrogata, unitamente all’informazione se le ammende sono divenute definitive o se esse sono o potrebbero diventare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché, ove possibile, informazioni relative a quando si prevede che ciascuna ammenda divenga definitiva.
8. La Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro che indica, per ogni linea di bilancio che riceve entrate con destinazione specifica interne o esterne:
a)
l’importo stimato delle entrate che si prevede di ricevere;
b)
l’importo stimato di tali entrate riportate dagli esercizi precedenti.
9. La Commissione acclude inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare le richieste di bilancio.
10. A norma dell’, paragrafo 5, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (38), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro che presenta in modo completo:
a)
tutte le spese amministrative e operative connesse alle azioni esterne dell’Unione, comprese le missioni PESC e di politica di sicurezza e di difesa comune, che siano finanziate a titolo del bilancio;
b)
la spesa amministrativa globale del SEAE a titolo dell’esercizio precedente, ripartita tra spesa per ciascuna delegazione dell’Unione e spesa per l’amministrazione centrale del SEAE; unitamente alle spese operative, ripartite per zona geografica (regioni, paesi), area tematica, delegazioni e missioni dell’Unione.
11. Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 10:
a)
evidenzia il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e il numero dei posti permanenti e temporanei, compreso il personale contrattuale e locale di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti in ciascuna delegazione dell’Unione e presso l’amministrazione centrale del SEAE;
b)
indica ogni aumento o riduzione, rispetto all’esercizio precedente, del numero di posti per grado e categoria presso l’amministrazione centrale del SEAE e in tutte le delegazioni dell’Unione;
c)
indica il numero dei posti autorizzati a titolo dell’esercizio e dell’esercizio precedente, nonché il numero dei posti occupati da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri e da funzionari dell’Unione;
d)
fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso delegazioni dell’Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell’organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati, e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per tali categorie di personale, con la relativa stima del numero degli equivalenti a tempo pieno sulla base degli stanziamenti richiesti.
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