Art. 40
Bilancio di previsione degli organismi dell’Unione di cui all’Articolo 70
In vigore dal 18 lug 2018
Bilancio di previsione degli organismi dell’Unione di cui all’
Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo dell’Unione di cui all’ trasmette, conformemente allo strumento che l’ha istituito, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione contenente la sua programmazione annuale e pluriennale con la corrispondente pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie.
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