Art. 192

Principio del divieto del fine di lucro

In vigore dal 18 lug 2018
Principio del divieto del fine di lucro 1.   Le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto nell’ambito dell’azione o del programma di lavoro del beneficiario («principio del divieto del fine di lucro»). 2.   Ai fini del presente paragrafo, si definisce profitto un surplus delle entrate, calcolato al momento del pagamento a saldo, rispetto ai costi ammissibili dell’azione o del programma di lavoro, in cui le entrate sono limitate alla sovvenzione dell’Unione e ai ricavi generati da tale azione o programma di lavoro. Nel caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione per la verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro. 3.   Il paragrafo 1 non si applica: a) alle azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o alle azioni che producono reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell’Unione previsto dalla convenzione di sovvenzione; b) agli aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione o ad altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati; c) alle azioni attuate da organizzazioni senza scopo di lucro; d) alle sovvenzioni che assumono la forma di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a); e) alle sovvenzioni di valore modesto. 4.   Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l’azione o il programma di lavoro.
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Principio del divieto del fine di lucro (Art. 192 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo