Art. 194
Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte
In vigore dal 18 lug 2018
Contenuto e pubblicazione degli inviti a presentare proposte
1. Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue:
a)
gli obiettivi perseguiti;
b)
i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di attribuzione e i relativi documenti giustificativi;
c)
le modalità del finanziamento dell’Unione, che specificano tutti i tipi di contributi di quest’ultima, in particolare le forme di sovvenzione;
d)
le modalità e il termine ultimo di presentazione delle proposte;
e)
la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e la data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione.
2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera e), sono fissate sulla base dei periodi seguenti:
a)
per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
b)
per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti sono stati informati della loro idoneità.
Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche eventualmente previste dall’atto di base in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti.
L’ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l’informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l’ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.
3. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito web delle istituzioni dell’Unione e con ogni altro mezzo adeguato, ivi inclusa la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, qualora sia necessario garantire ulteriore pubblicità nei confronti dei potenziali beneficiari. Gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati previa adozione della decisione di finanziamento di cui all’, anche nel corso dell’anno precedente l’esecuzione del bilancio. Ogni modifica del contenuto degli inviti a presentare proposte è pubblicata secondo le stesse modalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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