Art. 110

Decisioni di finanziamento

In vigore dal 18 lug 2018
Decisioni di finanziamento 1.   Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione dell’Unione o dall’autorità da questa delegata. Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale. Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell’Unione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all’, paragrafo 2, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi dell’Unione di cui agli . 2.   La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, se del caso, il più presto possibile dopo l’adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell’anno di attuazione. Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l’adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro, o di entrambi, tali modalità sono applicate alla parte della decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro, in conformità delle prescrizioni dell’atto di base. La parte della decisione che costituisce il programma di lavoro è pubblicata sul sito web dell’istituzione dell’Unione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l’importo totale coperto e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica: a) l’atto di base e la linea di bilancio; b) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi; c) i metodi di esecuzione; d) eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall’atto di base. 3.   In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 2, la decisione di finanziamento stabilisce: a) nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell’invito a presentare proposte o dell’attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni; b) nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti; c) nel caso dei contributi ai fondi fiduciari dell’Unione di cui all’: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l’esercizio e gli importi previsti per l’intera sua durata provenienti dal bilancio, nonché da altri donatori; d) nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR; e) nel caso degli strumenti finanziari: l’importo stanziato per lo strumento finanziario; f) nel caso della gestione indiretta: la persona o l’entità che esegue i fondi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione della persona o dell’entità; g) nel caso dei contributi ai meccanismi o alle piattaforme di finanziamento misto: l’importo stanziato per il meccanismo o la piattaforma di finanziamento misto e l’elenco delle entità che vi partecipano; h) nel caso delle garanzie di bilancio: l’importo della copertura annuale e, se del caso, l’importo della garanzia di bilancio da svincolare. 4.   L’ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito web dell’istituzione dell’Unione. La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all’, paragrafo 2, e precisa che l’attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l’adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. 5.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell’atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata è seguita la medesima procedura prevista per la decisione iniziale.
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Decisioni di finanziamento (Art. 110 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo