Art. 108
Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione
1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro la decisione di un’istituzione dell’Unione che irroga un’ammenda o altra penale o sanzione prevista dal TFUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile della Commissione oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile della Commissione. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o altra penale o sanzione ed è richiamata su richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’, paragrafo 4.
2. La Commissione garantisce gli importi riscossi in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.
3. Una volta che sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o la sanzione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, o qualora la decisione che irroga tale ammenda, altra penale o sanzione non possa più diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, è adottata una delle seguenti misure:
a)
gli importi riscossi a titolo provvisorio e il rendimento che generano sono iscritti in bilancio conformemente all’, paragrafo 2;
b)
se è stata costituita una garanzia finanziaria, questa è richiamata e i relativi importi sono iscritti in bilancio.
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea ha aumentato l’importo dell’ammenda, dell’altra penale o della sanzione, si applica il primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo fino a concorrenza degli importi della decisione originaria dell’istituzione dell’Unione o, se del caso, dell’importo definito da una precedente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nello stesso procedimento. Il contabile della Commissione riscuote l’importo corrispondente all’aumento e agli interessi dovuti a norma dell’, paragrafo 4, che sono iscritti in bilancio.
4. Quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e l’ammenda, l’altra penale o sanzione è stata annullata o ne è stato ridotto l’importo, è adottata una delle seguenti misure:
a)
gli importi riscossi in via provvisoria o, in caso di una loro riduzione, la parte pertinente di essi, sono rimborsati al terzo interessato, compresi eventuali rendimenti;
b)
se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa è di conseguenza svincolata.
Nei casi di cui al primo comma, lettera a), se il rendimento complessivo dell’importo riscosso in via provvisoria è negativo, la perdita subita è detratta dall’importo da rimborsare.
Storico versioni
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