Art. 109
Interessi compensativi
In vigore dal 18 lug 2018
Interessi compensativi
Fatti salvi l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 5, e nei casi diversi dalle ammende, altre penali e sanzioni di cui agli , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o a seguito di una transazione, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il tasso d’interesse non deve essere negativo. Gli interessi decorrono dalla data di pagamento dell’importo da rimborsare fino alla data di rimborso stabilita.
Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.
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