Art. 107
Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Ammende, altre penali, sanzioni e interessi irrogati dalle istituzioni dell’Unione
1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, altre penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono iscritti in bilancio per il periodo in cui le corrispondenti decisioni sono o potrebbero ancora diventare oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono iscritti in bilancio con la massima tempestività dopo l’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione. In circostanze eccezionali debitamente giustificate o qualora tutti i mezzi di impugnazione siano stati esperiti dopo il 1o settembre dell’esercizio in corso, gli importi possono essere iscritti in bilancio nell’esercizio successivo.
Gli importi che, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere restituiti all’entità che li ha versati non sono iscritti in bilancio.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di rettifica finanziaria.
Storico versioni
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