Art. 99
Interessi di mora
In vigore dal 18 lug 2018
Interessi di mora
1. Fatte salve le disposizioni particolari risultanti dall’applicazione di normative specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:
a)
otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;
b)
tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.
3. L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente.
L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.
4. Nel caso di ammende o altre sanzioni, il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati entro la scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui è stata adottata la decisione che irroga un’ammenda o altra sanzione, maggiorato di:
a)
un punto e mezzo percentuale, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento;
b)
tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’esercizio delle sue competenze ai sensi dell’ TFUE, aumenta l’importo di un’ammenda o altra sanzione, gli interessi sull’importo dell’aumento decorrono dalla data della sentenza della Corte.
5. Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulti negativo, esso è fissato allo zero percento.
Storico versioni
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