Art. 97

Previsione di crediti

In vigore dal 18 lug 2018
Previsione di crediti 1.   Allorché l’ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione da cui possa sorgere un credito dell’Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti. 2.   L’ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione. All’atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l’ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi. Allorché l’ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli importi delle risorse proprie definite nella decisione 2014/335/UE, Euratom, versati a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti prima che siano messi a disposizione della Commissione a cura degli Stati membri. Tali importi sono oggetto di un ordine di riscossione dell’ordinatore responsabile.
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Previsione di crediti (Art. 97 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo