Art. 98

Accertamento dei crediti

In vigore dal 18 lug 2018
Accertamento dei crediti 1.   Ai fini dell’accertamento di un credito, l’ordinatore responsabile: a) verifica l’esistenza del debito; b) determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito; e c) verifica le condizioni di esigibilità del debito. L’accertamento di un credito rappresenta il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito. 2.   Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile è oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione con il quale l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di riscuotere l’importo. A esso fa seguito una nota di addebito indirizzata al debitore, tranne nei casi in cui è immediatamente adottata una procedura di rinuncia conformemente al paragrafo 4, secondo comma. Tanto l’ordine di riscossione quanto la nota di addebito sono emessi dall’ordinatore responsabile. L’ordinatore trasmette la nota di addebito immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’istituzione dell’Unione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito. Tale termine non si applica qualora l’ordinatore responsabile stabilisca che, malgrado l’impegno dimostrato dall’istituzione dell’Unione, il ritardo nell’azione è dipeso dal comportamento del debitore. 3.   Per accertare un credito l’ordinatore responsabile verifica quanto segue: a) il carattere certo del credito, vale a dire che il credito non è soggetto a condizioni; b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza; c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine; d) l’esattezza della designazione del debitore; e) l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi; f) la regolarità dei documenti giustificativi; e g) la conformità al principio della sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b). 4.   Con la nota di addebito il debitore è informato di quanto segue: a) l’Unione ha accertato il credito; b) non saranno applicati interessi di mora se il pagamento è effettuato entro la scadenza specificata nella nota di addebito; c) se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b) del presente comma, il debito produrrà interessi al tasso indicato all’, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche; d) se il pagamento non è effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza; e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il contabile può, in circostanze eccezionali, procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione; f) qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) a e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l’istituzione dell’Unione procederà al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa. Qualora, a seguito della verifica della designazione del debitore o sulla base di altre informazioni pertinenti disponibili al momento, risulti chiaro che l’obbligazione rientra nelle fattispecie di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b), o che la nota di addebito non è stata inviata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore decide, dopo avere accertato il credito, di rinunciare direttamente al recupero conformemente all’, senza l’invio di una nota di addebito, d’intesa con il contabile. In tutti gli altri casi l’ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile è informato della spedizione della nota di addebito mediante il sistema di informazione finanziaria. 5.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.
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Accertamento dei crediti (Art. 98 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo