Art. 100

Ordini di riscossione

In vigore dal 18 lug 2018
Ordini di riscossione 1.   L’ordinatore responsabile, emettendo un ordine di riscossione, impartisce al contabile l’istruzione di recuperare un credito accertato dall’ordinatore responsabile («autorizzazione del recupero»). 2.   Un’istituzione dell’Unione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 299 TFUE. Se la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell’Unione lo impone, le altre istituzioni dell’Unione possono chiedere, in circostanze eccezionali, alla Commissione di adottare una decisione esecutiva di questo tipo a loro favore in riferimento a crediti sorti in relazione a membri del personale o a membri o ex membri di un’istituzione dell’Unione, a condizione che tali istituzioni abbiano concordato con la Commissione le modalità pratiche di applicazione del presente articolo. Si ritiene sussistano circostanze eccezionali allorché non esiste alcuna prospettiva di recupero del debito da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, né tramite il pagamento volontario né mediante compensazione a norma dell’, paragrafo 1, e non vi sono le condizioni per rinunciare al recupero ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3. In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all’istituzione dell’Unione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali, tranne qualora costituiscano entrate con destinazione specifica di cui all’, paragrafo 3. L’istituzione dell’Unione richiedente informa la Commissione di ogni evento idoneo ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva.
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Ordini di riscossione (Art. 100 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo