Art. 102

Recupero mediante compensazione

In vigore dal 18 lug 2018
Recupero mediante compensazione 1.   Quando un debitore vanta nei confronti dell’Unione o di un’agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio, un credito che sia certo, a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b). Il contabile può procedere inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), se il debitore acconsente. 2.   Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, il contabile consulta l’ordinatore responsabile e informa i debitori interessati, anche per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all’. Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione almeno dieci giorni lavorativi prima di procedere in tal senso. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima del decorso di tale termine. 3.   La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall’Unione.
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Recupero mediante compensazione (Art. 102 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo