Art. 103
Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario
In vigore dal 18 lug 2018
Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario
1. Fatto salvo l’, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b), il contabile ne informa l’ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.
2. Fatto salvo l’, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado una costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest’ultimo procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’, paragrafo 2, ovvero in via contenziosa.
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