Art. 105

Prescrizione

In vigore dal 18 lug 2018
Prescrizione 1.   Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione 2014/335/UE, Euratom, ai crediti dell’Unione nei confronti di terzi e ai crediti di terzi nei confronti dell’Unione si applica un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dalla scadenza del termine di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b). Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico. 3.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito compiuto da un’istituzione dell’Unione, ovvero da uno Stato membro su richiesta di un’istituzione dell’Unione, e comunicato al terzo. Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito comunicato all’Unione dai suoi creditori o per conto di essi. 4.   Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 3. 5.   Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un credito ai sensi del paragrafo 2, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere allorché sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato oppure le medesime parti siano giunte a una composizione stragiudiziale riguardo alla medesima azione. 6.   La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell’ interrompe il termine di prescrizione. Un nuovo termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione del pagamento. 7.   Non si procede al recupero dei crediti dell’Unione dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui ai paragrafi da 2 a 6.
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