Art. 104

Concessione di dilazioni di pagamento

In vigore dal 18 lug 2018
Concessione di dilazioni di pagamento Il contabile può, di concerto con l’ordinatore responsabile, accordare dilazioni dei termini di pagamento solamente dietro domanda scritta e motivata del debitore, alle condizioni seguenti: a) che il debitore si impegni a pagare gli interessi, al tasso previsto all’, per tutto il periodo della dilazione accordatagli, a decorrere dalla scadenza di cui all’, paragrafo 4, primo comma, lettera b); b) che il debitore costituisca, per tutelare i diritti dell’Unione, una garanzia finanziaria, accettata dal contabile dell’istituzione dell’Unione, che copra il debito insoluto sia in capitale che in interessi. La garanzia di cui al primo comma, lettera b), può essere sostituita dalla fideiussione in solido di un terzo approvata dal contabile dell’istituzione dell’Unione. In circostanze eccezionali, su domanda del debitore, il contabile può rinunciare a richiedere la garanzia di cui al primo comma, lettera b), allorché valuti che il debitore vuole e può effettuare il pagamento entro il periodo della dilazione, ma non è in grado di costituire siffatta garanzia e si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.
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Concessione di dilazioni di pagamento (Art. 104 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo