Art. 106
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Trattamento nazionale dei crediti dell’Unione
Nel caso di una procedura d’insolvenza, ai crediti dell’Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
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