Art. 101

Disposizioni in materia di recupero

In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni in materia di recupero 1.   Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente accertati dall’ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate nell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultima siano tutelati. Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione è imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore. Ogni pagamento parziale è imputato in primo luogo agli interessi. Il contabile procede al recupero degli importi dovuti al bilancio mediante compensazione conformemente all’. 2.   L’ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti: a) quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l’importo del credito e la rinuncia non pregiudica l’immagine dell’Unione; b) quando è impossibile recuperare il credito a causa della sua vetustà, del ritardo nell’invio della nota di addebito conformemente all’, paragrafo 2, dell’insolvenza del debitore o di eventuali altre procedure d’insolvenza; c) quando il recupero lede il principio di proporzionalità. Qualora l’ordinatore responsabile intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità. La decisione di rinunciare al recupero è motivata. L’ordinatore può delegare il potere di adottare detta decisione. 3.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), l’ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da sua istituzione dell’Unione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti: a) natura dei fatti, in considerazione della gravità dell’irregolarità che ha dato luogo all’accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto); b) impatto della rinuncia al recupero sull’attività dell’Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell’autorità della legge). 4.   In funzione delle circostanze specifiche, l’ordinatore responsabile tiene conto, se del caso, dei criteri aggiuntivi seguenti: a) eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia al recupero; b) danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale del credito. 5.   Ciascuna istituzione dell’Unione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce concesse dalla medesima a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le rinunce di entità inferiore a 60 000 EUR sono comunicate sotto forma di importo totale. Per quanto riguarda la Commissione, detta relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’, paragrafo 9. 6.   L’ordinatore responsabile può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L’annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia al diritto accertato residuo dell’Unione. In caso di errore, l’ordinatore responsabile annulla, in tutto o in parte, il credito accertato e presenta adeguate giustificazioni. Ogni istituzione dell’Unione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di annullare un credito accertato. 7.   Spetta innanzitutto agli Stati membri svolgere controlli e audit e recuperare gli importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità. 8.   La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell’Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull’individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un’identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale. Nel decidere l’ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, comprese le carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo. I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da seguire possono essere previsti nella normativa settoriale. 9.   La metodologia per l’applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1046:oj#art-101

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni in materia di recupero (Art. 101 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo