Art. 21

Entrate con destinazione specifica

In vigore dal 18 lug 2018
Entrate con destinazione specifica 1.   Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate. 2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne: a) i contributi finanziari aggiuntivi specifici da parte degli Stati membri per i seguenti tipi di azioni e programmi: i) taluni programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico; ii) talune azioni o taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione; b) gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio allegato al TUE e al TFUE; c) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (36); d) le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, comprese le entrate aventi una destinazione specifica proprie di ciascuna istituzione dell’Unione; e) i contributi finanziari ad attività dell’Unione provenienti da paesi terzi o da organismi diversi da quelli istituiti conformemente al TFUE o al trattato Euratom; f) le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle entrate con destinazione specifica esterne di cui al presente paragrafo; g) le entrate provenienti dalle attività di natura concorrenziale svolte dal Centro comune di ricerca (JRC), che consistono in quanto segue: i) procedure di attribuzione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti alle quali partecipa il JRC; ii) attività del JRC per conto di terzi; iii) attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni dell’Unione o altri servizi della Commissione, conformemente all’, per la prestazione di servizi tecnico-scientifici. 3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne: a) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta; b) le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell’, di somme indebitamente pagate; c) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi all’interno di un’istituzione o di altre istituzioni od organismi dell’Unione, compreso l’importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni od organismi dell’Unione e da questi rimborsate; d) l’importo delle indennità di assicurazione riscosse; e) le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni; f) i rimborsi a strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma; g) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell’, paragrafo 3, primo comma, lettera b). 4.   Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente all’, paragrafo 4, lettere b) e c), e all’. 5.   Un atto di base può prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell’atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne. 6.   Il bilancio prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l’importo.
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Entrate con destinazione specifica (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo