Art. 261
Procedura di discarico
In vigore dal 18 lug 2018
Procedura di discarico
1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell’Unione, nonché il relativo saldo, e l’attivo e il passivo dell’Unione descritti nel bilancio finanziario.
2. In vista del discarico il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati finanziari e la relazione di valutazione di cui all’articolo 318 TFUE. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte delle istituzioni dell’Unione sottoposte ad audit, nonché le sue relazioni speciali pertinenti riguardo all’esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa, conformemente all’articolo 319 TFUE.
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