Art. 259
Relazioni speciali della Corte dei conti
In vigore dal 18 lug 2018
Relazioni speciali della Corte dei conti
1. La Corte dei conti trasmette all’istituzione dell’Unione o all’organismo interessato le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.
In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato comunica alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato necessiti di un riscontro da parte degli Stati membri per mettere a punto la sua risposta.
Le risposte dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.
Su richiesta della Corte dei conti o dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato, le risposte possono essere esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo la pubblicazione della relazione.
La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.
Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni dell’Unione o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d’intesa con la Commissione, quale seguito darvi.
La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte di ciascuna istituzione dell’Unione od organismo interessato, nonché il calendario per l’elaborazione della relazione speciale, siano pubblicati unitamente a quest’ultima.
2. I pareri di cui all’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell’ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l’istituzione dell’Unione che ha chiesto il parere o cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni dell’Unione interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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