Art. 259 · Relazioni speciali della Corte dei conti

Art. 259

Relazioni speciali della Corte dei conti

In vigore dal 18 lug 2018
Relazioni speciali della Corte dei conti 1.   La Corte dei conti trasmette all’istituzione dell’Unione o all’organismo interessato le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato comunica alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l’istituzione dell’Unione o l’organismo interessato necessiti di un riscontro da parte degli Stati membri per mettere a punto la sua risposta. Le risposte dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti. Su richiesta della Corte dei conti o dell’istituzione dell’Unione o dell’organismo interessato, le risposte possono essere esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo la pubblicazione della relazione. La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi. Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni dell’Unione o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d’intesa con la Commissione, quale seguito darvi. La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte alle sue osservazioni da parte di ciascuna istituzione dell’Unione od organismo interessato, nonché il calendario per l’elaborazione della relazione speciale, siano pubblicati unitamente a quest’ultima. 2.   I pareri di cui all’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE che non riguardano proposte o progetti nell’ambito della procedura di consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l’istituzione dell’Unione che ha chiesto il parere o cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni dell’Unione interessate.
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