Art. 262
Misure di follow-up
In vigore dal 18 lug 2018
Misure di follow-up
1. In conformità dell’articolo 319 TFUE e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom, le istituzioni dell’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli del presente regolamento adottano ogni misura adeguata per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.
2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni dell’Unione e gli organismi dell’Unione di cui agli riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni dell’Unione e degli organismi dell’Unione di cui agli sono trasmesse anche alla Corte dei conti.
Storico versioni
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