Art. 264

Disposizioni generali

In vigore dal 18 lug 2018
Disposizioni generali 1.   Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati. 2.   Il presente titolo si applica agli stanziamenti amministrativi di cui all’, paragrafo 4, e a quelli delle istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti a stanziamenti amministrativi di natura comune a diversi titoli e gestiti complessivamente possono essere iscritti complessivamente nei conti di bilancio in base alla classificazione sommaria per natura di cui all’, paragrafo 4. Le spese corrispondenti sono iscritte nelle linee di bilancio di ciascun titolo secondo la medesima ripartizione degli stanziamenti. 3.   Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell’esercizio, in conformità delle prassi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio per l’esercizio nel corso del quale sono effettuate. 4.   Possono essere versati anticipi al personale e ai membri delle istituzioni dell’Unione conformemente allo statuto e alle disposizioni specifiche concernenti i membri delle istituzioni dell’Unione.
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Disposizioni generali (Art. 264 Regolamento (UE) 2018/1046) — Testo vigente | Portale Normativo